(Autore: Pier Paolo Bosso, Confedilizia – La Stampa Tuttosoldi)

L’art. 1588 del cod. civ., in tema di perdita e deterioramento della cosa locata, prevede che il conduttore risponda della perdita e del deterioramento dell’immobile che avvengano nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. Ne risponde anche se sono causati da persone a cui ha concesso, anche temporaneamente, l’uso o il godimento della cosa.

Vi è quindi una presunzione di colpa a carico del conduttore, affermata da tale articolo anche in caso di incendio, quando questo e opera di terzi non individuati, la presunzione sarebbe superabile (solo) con la prova del conduttore di aver adempiuto ad ogni dovere del buon padre di famiglia (Cassazione, sentenza 17.12.2010, n. 25644).

Per sottrarsi dalla responsabilità il conduttore deve innanzitutto riuscire a dimostrare la causa dell’incendio, identificandola concretamente, deve poi riuscire a dimostrare che la stessa non e a lui imputabile. In difetto di tale prova, la causa che rimanga sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Non e neppure sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l’identificazione della causa a lui non imputabile. La causa potrebbe infatti rimanere ignota.

Il consiglio e quello di contrarre idonea copertura assicurativa al momento in cui si stipula il contratto di locazione, anche contro i rischi derivanti da incendio, ulteriore consiglio e quello di avere una polizza assicurativa del fabbricato stipulata dal proprietario dei muri (e quindi locatore degli stessi) e che il conduttore provveda invece a stipulare polizza contro i rischi di incendio derivanti dalla sua attività ivi svolta (se locazione non abitativa) o dai rischi abitativi, possibilmente con la stessa compagnia del locatore, in modo da evitare possibili scarichi di responsabilità tra compagnie diverse. E’ bene che risultino comunque assicurati danni che, in un edificio condominiale, possano derivare a parti comuni (scale, tetto, impiantì etc..) e ad alloggi privati di altri condòmini.